La Cassazione con una recente sentenza ha consentito la piena prova per gli SMS e le email durante un giudizio.
In sostanza, la Cassazione ha considerato i messaggi di posta elettronica rientranti nelle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.
Fino a prima della sentenza, sms ed email erano considerati al pari di semplici riproduzioni meccaniche, quindi venivano sottoposte a perizie per verificare se il testo era effettivamente quello partito da un dispositivo ed arrivato all’altro o per accertare se l’email era stata davvero ricevuta o non si trattava di un “falso informatico”.
Per garantire questa genuinità della prova, la Cassazione ha anche affermato in passato che, chi voleva portare in giudizio un sms non poteva limitarsi a far trascrivere il testo del messaggio e a produrre i tabulati, ma doveva addirittura consegnare lo stesso telefonino, con tutto ciò che di personale c’è dentro.
La Cassazione dunque con la sentenza 19155 si aggiorna e si porta al passo con i tempi.
Attenzione però: gli sms e le email fanno piena prova in giudizio per i fatti e le cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Per il disconoscimento, tuttavia, non è sufficiente una generica contestazione, ma sono necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Quindi attenzione a ciò che scrivete, perché potrebbe essere usato contro di Voi.
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